Mancata formazione dei lavoratori: quali sanzioni rischia davvero l’azienda
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Giu, 23, 2026
Mancata formazione dei lavoratori: quali sanzioni rischia davvero l'azienda
"Ci penseremo il prossimo trimestre." È la frase che, più di ogni altra, precede i guai seri in materia di sicurezza sul lavoro. La formazione dei lavoratori non è un adempimento rimandabile: è un obbligo di legge preciso, con sanzioni penali e amministrative altrettanto precise per chi non lo rispetta. E con l'entrata a pieno regime del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, il margine di tolleranza si è ulteriormente ristretto.
Vediamo con chiarezza cosa prevede la normativa, quali sono gli importi reali delle sanzioni e perché, oltre al rischio legale, la mancata formazione espone l'azienda a conseguenze ben più gravi in caso di infortunio.
L'obbligo di formazione e la mancata formazione: cosa dice l'art. 37 del D.Lgs. 81/2008
L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di assicurare che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, comprensiva dei concetti generali di prevenzione e dei rischi specifici legati alla propria mansione. Lo stesso articolo estende obblighi formativi analoghi, anche se con contenuti differenziati, a dirigenti (comma 7) e preposti (comma 7), oltre a prevedere una formazione dedicata per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (comma 10).
Un punto spesso sottovalutato: la formazione deve essere completata prima che il lavoratore venga adibito alla mansione, non "appena possibile" dopo l'assunzione. È proprio su questo principio che il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ha rafforzato i controlli, rendendo la conformità formativa una condizione sostanzialmente vincolante per l'avvio del servizio.
Le sanzioni penali per il datore di lavoro e il dirigente
La violazione dell'obbligo formativo previsto dall'art. 37, commi 1, 7 e 9, è sanzionata dall'art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 con:
arresto da due a quattro mesi oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (importi aggiornati agli adeguamenti ISTAT più recenti).
Si tratta di una sanzione penale, non di una semplice multa amministrativa: la violazione configura un reato contravvenzionale, come confermato da diverse pronunce della Corte di Cassazione che negli anni hanno respinto i ricorsi di datori di lavoro condannati proprio per mancata formazione dei lavoratori.
È prevista una procedura di regolarizzazione (ex D.Lgs. 758/1994): se, a seguito di un accertamento ispettivo, il datore di lavoro sana la violazione entro il termine di prescrizione fissato dall'organo di vigilanza, può essere ammesso al pagamento di una sanzione ridotta pari a un quarto del massimo edittale. Questo non significa però che convenga "aspettare l'ispezione": la sanatoria richiede comunque una regolarizzazione formativa completa e non elimina il precedente penale in caso di recidiva.
L'effetto moltiplicatore: quando la violazione riguarda più lavoratori
L'art. 55, comma 6-bis del D.Lgs. 81/2008 — introdotto dal D.Lgs. 151/2015 (Jobs Act) — prevede un aggravio automatico degli importi quando la violazione non riguarda un singolo lavoratore ma un gruppo:
- se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, gli importi della sanzione sono raddoppiati;
- se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, gli importi sono triplicati.
In pratica, per un'azienda che non ha formato 11 lavoratori, l'ammenda minima teorica supera facilmente i 5.000 euro, prima ancora di considerare eventuali aggravanti. È un meccanismo pensato apposta per scoraggiare le aziende più strutturate dal considerare la formazione un costo "opzionale" da comprimere.
Sospensione dell'attività: la conseguenza più temuta
Dal 2021 (Legge 215/2021), la mancata formazione rientra tra le violazioni che possono portare al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, previsto per le violazioni più gravi elencate nell'Allegato I al D.Lgs. 81/2008. A differenza di quanto si pensa spesso, la sospensione non colpisce necessariamente l'intera azienda: può essere disposta in modo mirato sui lavoratori interessati dalla carenza formativa, bloccandone di fatto l'operatività fino alla regolarizzazione. Per un'azienda con turni o commesse in corso, questo può tradursi in un danno economico ben superiore all'ammenda stessa.
Le sanzioni non colpiscono solo il datore di lavoro
Anche i preposti (art. 56) e i lavoratori stessi (art. 59) sono soggetti a sanzioni specifiche in caso di violazione dei rispettivi obblighi in materia di sicurezza — anche se, va detto, la responsabilità principale della mancata formazione resta in capo al datore di lavoro, che è tenuto per legge a garantirla.
Il vero costo nascosto: cosa succede in caso di infortunio
Le ammende, per quanto rilevanti, non sono il rischio più grave. Se un lavoratore non formato subisce un infortunio, la mancata formazione diventa un elemento centrale nell'accertamento delle responsabilità: aggrava la posizione del datore di lavoro sotto il profilo penale, complica la difesa in sede civile e — per le società — può incidere sulla valutazione del "modello organizzativo" ai fini della responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2001. In altre parole: la formazione mancata non è solo un rischio sanzionatorio astratto, ma un fattore che, nel momento peggiore possibile, si trasforma nell'elemento che decide l'esito di un procedimento.
Come evitare il problema, in concreto
La buona notizia è che prevenire questi rischi non richiede grandi investimenti di tempo. CORSIFORM eroga corsi di formazione sulla sicurezza conformi al D.Lgs. 81/2008 e al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 per tutte le figure aziendali — lavoratori, preposti, dirigenti, datore di lavoro/RSPP, addetti antincendio e primo soccorso — con report periodici sullo stato di avanzamento della formazione, così da avere sempre sotto controllo scadenze e conformità prima che diventino un problema.
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