Descrizione
Formazione Lavoratori, parte specifica, Rischio Medio (8 ore)
Obbligatorio ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 – conforme all’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025
Questo corso è rivolto ai lavoratori che operano in aziende classificate a rischio medio e che hanno già completato la parte generale (4 ore). La parte specifica da 8 ore completa il percorso di formazione base previsto dall’art. 37, portando il monte ore complessivo a 12 ore.
Modalità in diretta: il corso si svolge interamente in videoconferenza sincrona, modalità espressamente ammessa dal nuovo Accordo ed equiparata alla formazione in presenza. Nessuno spostamento, nessun costo di trasferta: attestato valido in tutta Italia.
Perché la videoconferenza è oggi la scelta obbligata (oltre che comoda)
Attenzione a un punto che molti fornitori non dichiarano: non è consentito l’e-learning per i lavoratori a rischio medio o alto, anche se inseriti in aziende classificate a rischio basso. Per il rischio medio le uniche due modalità legittime sono l’aula in presenza e la videoconferenza sincrona. I “corsi online” asincroni, i pacchetti registrati e le piattaforme fruibili “quando vuoi tu” non sono validi per questa classe di rischio: l’attestato che ne deriva è inefficace e, in caso di infortunio o ispezione, equivale a formazione non erogata.
La nostra videoconferenza è un’aula vera, in orario definito, con docente presente, tracciabilità elettronica delle presenze e interazione diretta: la stessa validità della presenza, senza le trasferte.
Attenzione: prerequisito fondamentale
Questo prodotto riguarda la SOLA parte specifica (8 ore). La formazione generale è propedeutica e deve essere stata completata prima.
Se il lavoratore non ha ancora la parte generale, acquista invece:
- Corso Completo Rischio Medio (12 ore) – include già generale + specifica
- Parte Generale (4 ore) – da abbinare a questo corso
Novità 2025 da conoscere: il nuovo Accordo non prevede più la possibilità di integrazione della formazione specifica, casistica invece prevista dall’abrogato ASR 21/12/2011: per i corsi erogati ai sensi della nuova normativa non si potrà più procedere a erogare le integrazioni che consentivano di transitare da un rischio inferiore a uno superiore. In pratica: chi ha un attestato di rischio basso e passa a una mansione a rischio medio non può più fare le “4 ore di integrazione”, ma deve rifare l’intero modulo specifico da 8 ore. Verifica bene la classe di rischio prima di iscrivere il personale.
A chi è destinato
Il corso è obbligatorio per i lavoratori delle aziende classificate a rischio medio secondo l’Allegato IV dell’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, tra cui:
- Trasporti, magazzinaggio e logistica
- Istituti scolastici, università ed enti di formazione
- Industria tessile e dell’abbigliamento
- Industria alimentare
- Pubblica Amministrazione ed enti locali
- Commercio al dettaglio con magazzino e movimentazione merci
- Fabbricazione della carta e attività editoriali con lavorazione
- Servizi di pulizia e manutenzione civile
Come verificare: controlla il codice ATECO della tua azienda nell’Allegato IV dell’ASR 17/04/2025. Un’avvertenza tecnica: in materia di salute e sicurezza si continua a fare riferimento alla classificazione ATECO 2007, come confermato dallo stesso Accordo del 17 aprile 2025, che la richiama esplicitamente (talvolta indicata anche come “codice attività INPS”). Se hai già migrato al nuovo ATECO 2025 per Registro Imprese o INPS, non usarlo per determinare la classe di rischio formativo. In caso di dubbio effettuiamo noi la verifica, gratuitamente e prima dell’iscrizione.
Contenuti del corso
Programma conforme all’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 e ai Titoli II e seguenti del D.Lgs. 81/2008. I contenuti sono calibrati sui rischi effettivi del gruppo omogeneo di lavoratori, come richiesto dal nuovo Accordo:
| Area di rischio | Argomenti trattati |
|---|---|
| Sicurezza | Rischi meccanici generali, macchine e attrezzature, rischio elettrico, ambienti di lavoro, rischio incendio |
| Salute | Agenti chimici (nebbie, oli, fumi, polveri), agenti biologici, rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima, illuminazione, videoterminali (VDT) |
| Organizzazione | Stress lavoro-correlato, movimentazione manuale dei carichi, organizzazione del lavoro, segnaletica di sicurezza |
| Prevenzione | Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): scelta, uso corretto, manutenzione |
| Emergenze | Procedure di esodo e antincendio, primo soccorso, gestione incidenti e mancati infortuni (near miss) |
Caratteristiche principali
- Durata: 8 ore (parte specifica rischio medio)
- Modalità: videoconferenza sincrona in tempo reale
- Aula a numero chiuso: massimo 30 partecipanti, come previsto dal nuovo Accordo
- Frequenza minima: 90% del monte ore, con tracciabilità elettronica delle presenze
- Verifica finale: obbligatoria e documentata, con test a risposta multipla (ripetibile in caso di esito negativo)
- Attestato: rilasciato via email al superamento del test, con i contenuti minimi uniformati dal nuovo Accordo; validità legale su tutto il territorio nazionale
- Aggiornamento: 6 ore, con periodicità quinquennale
- Regime IVA: operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, L. 190/2014 (regime forfettario)
Obblighi e responsabilità del datore di lavoro
La formazione non è un adempimento rinviabile. Il lavoratore va formato prima dell’avvio dell’attività lavorativa, in orario di lavoro e senza alcun onere economico a suo carico. La mancata o incompleta formazione è sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 81/2008 e, in caso di infortunio, costituisce un elemento di responsabilità difficilmente superabile in sede giudiziale. L’attestato va conservato e reso disponibile agli organi di vigilanza. Un ulteriore obbligo spesso trascurato: prima del corso è necessario verificare la comprensione e conoscenza della lingua veicolare e, se necessario, adottare modalità che ne assicurino la comprensione (ad esempio mediatore o traduttore). Per i lavoratori stranieri predisponiamo su richiesta il supporto linguistico.
Come funziona: dall’iscrizione all’attestato
- Acquisto online — completa l’ordine sul nostro sito
- Accesso al corso — ricevi le credenziali per la piattaforma di videoconferenza e il calendario delle sessioni
- Frequenza — partecipa alle sessioni live (minimo 90% delle ore)
- Test finale — supera la verifica di apprendimento a risposta multipla (ripetibile)
- Attestato — ricevilo via email, valido in tutta Italia
Domande frequenti
L’attestato vale anche in un’altra regione?
Sì. Ai sensi del nuovo Accordo del 17/4/2025, gli attestati hanno validità su tutto il territorio nazionale, senza convalide ulteriori.
Devo rifare la parte generale se cambio azienda?
No. La formazione generale costituisce credito formativo permanente e non va ripetuta.
Posso iscrivere lavoratori di aziende con codici ATECO diversi?
Sì, purché tutti ricadano nella stessa classe di rischio e vi sia omogeneità nei rischi specifici del gruppo. Organizziamo regolarmente sessioni interaziendali.
Cosa succede se un lavoratore salta una lezione?
Fino al 10% del monte ore è recuperabile restando nel limite di frequenza; oltre tale soglia l’attestato non può essere rilasciato. Offriamo il recupero nella sessione successiva senza costi aggiuntivi.
Quanto dura la validità?
Cinque anni, entro i quali va svolto l’aggiornamento di 6 ore.
Perché scegliere CORSIFORM
- Docenti qualificati: RSPP, Medici Competenti e consulenti in possesso dei requisiti del D.I. 6/03/2013, con decenni di esperienza sul campo
- Piena conformità al D.Lgs. 81/2008 e all’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (non ai vecchi accordi abrogati)
- Attestato con validità legale immediata su tutto il territorio nazionale
- Gestione documentale completa: registro presenze tracciato, verbale di verifica, questionario di gradimento e fascicolo corso pronto per l’ispezione
- Prezzi senza IVA — nessun costo aggiuntivo
- Soluzioni per gruppi aziendali — sessioni dedicate su calendario concordato
- Acquistabile tramite MEPA (Acquisti in Rete PA)
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – artt. 36 e 37 (informazione e formazione dei lavoratori)
- D.Lgs. 81/2008 – art. 55 (apparato sanzionatorio)
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, pubblicato in G.U. n. 119 del 24 maggio 2025 (durata, contenuti minimi, modalità di erogazione, verifiche e aggiornamento)
- D.I. 6 marzo 2013 (qualificazione del docente-formatore per la salute e sicurezza)
- Art. 9-bis del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, conv. con mod. dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 (formazione in videoconferenza)
Errori corretti (elenco puntuale)
| # | Errore nel testo originale | Correzione |
|---|---|---|
| 1 | ASR 21/12/2011 citato 5 volte come normativa di riferimento | Accordo abrogato. Il testo approvato il 17 aprile 2025 abroga completamente gli accordi precedenti del 2011 e 2012; |
| 2 | Riferimenti normativi: “14/04/2025” | La data corretta è 17/04/2025 (Rep. atti n. 59/CSR) |
| 3 | Contraddizione interna: 2011 nel corpo, 2025 nei riferimenti | Uniformato tutto sull’ASR 2025 |
| 4 | “Allegato I dell’ASR 21/12/2011” per la verifica ATECO | La classificazione si trova nell’Allegato IV dell’Accordo 17/4/2025 (nel vecchio Accordo era peraltro l’Allegato II, non il I) |
| 5 | “Agricoltura, allevamento e pesca” tra i settori a rischio medio | Classificati rischio alto. Errore commercialmente pericoloso: vendi 8 ore a chi ne deve fare 12 |
| 6 | “Industria del legno e della carta” a rischio medio | L’industria del legno è rischio alto — e tu stesso la elenchi come alta nell’altra scheda prodotto. Contraddizione tra due pagine dello stesso sito |
| 7 | “Industria alimentare e della ristorazione” accorpate | La ristorazione ricade in classe diversa dall’industria alimentare. Ho separato |
| 8 | “La parte specifica conclude l’obbligo formativo” | Impreciso: restano aggiornamento quinquennale, formazione attrezzature (art. 73), DPI di III categoria, mansioni particolari |
| 9 | Nessuna menzione del divieto di e-learning per rischio medio | Non è consentito l’e-learning per lavoratori ASINCRONA a rischio medio o alto. |
| 10 | Nessuna menzione dell’abolizione delle integrazioni | Il nuovo Accordo non prevede più l’integrazione della formazione specifica per passare da un rischio inferiore a uno superiore |
| 11 | “IVA: Esente” | Terminologia fiscale errata: in regime forfettario l’operazione è non soggetta a IVA ex art. 1, c. 58, L. 190/2014, non “esente” (che è categoria dell’art. 10 DPR 633/72) |
| 12 | “Legge n. 52/2022 (art. 9-bis)” | La norma è l’art. 9-bis del D.L. 24/2022, conv. con mod. dalla L. 52/2022 |
| 13 | Mancava il limite 30 partecipanti e la tracciabilità presenze | Il nuovo Accordo introduce il limite di massimo 30 partecipanti per aula e rende obbligatoria la tracciabilità delle presenze |
| 14 | Mancava il richiamo alla propedeuticità della formazione generale | Confermato dal quadro sinottico: per il rischio medio la FG è propedeutica |

Dario M. –
Finalmente contenuti che riguardano il mio lavoro reale: movimentazione manuale dei carichi, rischi legati ai muletti, posture corrette. Non la solita roba generica. Attestato valido per l’appalto che stavamo per iniziare.
Sabrina C. –
Avevo già la parte generale. Le 8 ore specifiche con CORSIFORM erano molto più concrete e utili: gestione dei rischi in ambito scolastico, stress lavoro-correlato, posture. Docente capace di rendere interessante anche la normativa.
Sabrina C. –
Avevo già la parte generale. Le 8 ore specifiche con CORSIFORM erano molto più concrete e utili: gestione dei rischi in ambito scolastico, stress lavoro-correlato, posture. Docente capace di rendere interessante anche la normativa.”
Ernesto T. –
Il nostro ente richiedeva attestati conformi all’Accordo Stato-Regioni. CORSIFORM ha fornito tutta la documentazione richiesta senza intoppi. L’ufficio sicurezza ha approvato tutto senza fare storie.