Datore di lavoro, hai già seguito il TUO corso di sicurezza? Ecco cosa prevede l’Accordo Stato-Regioni 2025

Corso Sicurezza per Datore di Lavoro: Accordo Stato Regioni

Datore di lavoro, hai già seguito il TUO corso di sicurezza? Ecco cosa prevede l'Accordo Stato Regioni 2025

Negli ultimi mesi si è parlato molto degli obblighi formativi per lavoratori, preposti e dirigenti. C'è però una novità dell'Accordo Stato Regioni 2025 che riguarda direttamente il datore di lavoro in prima persona, e che in molte aziende è ancora poco conosciuta: per la prima volta anche chi guida l'impresa ha un obbligo formativo specifico da assolvere, indipendentemente dal fatto che svolga o meno anche il ruolo di RSPP.

Fino al 2025 l'obbligo di formazione specifica riguardava solo i cosiddetti DL-SPP, cioè i datori di lavoro che scelgono di svolgere personalmente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione. Con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR, in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025) il corso diventa obbligatorio per tutti i datori di lavoro, a prescindere dal settore o dalla dimensione dell'azienda.

Il corso: 16 ore, due moduli, contenuti definiti

Il nuovo percorso formativo per il datore di lavoro ha una durata minima di 16 ore, suddivise in due moduli:

  • Modulo giuridico-normativo: panoramica sugli aspetti legali della sicurezza sul lavoro, obblighi del datore di lavoro, responsabilità civile e penale, rapporti con dirigenti, preposti, RSPP, medico competente e RLS.
  • Modulo gestionale (organizzazione e gestione della SSL): competenze operative per pianificare, controllare e monitorare i rischi, gestire le emergenze e contribuire alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Per i datori di lavoro di imprese affidatarie che operano in cantieri temporanei o mobili, ai sensi dell'art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008, si aggiunge un Modulo Cantieri di 6 ore, dedicato a piani di sicurezza, misure generali di tutela e obblighi specifici del Titolo IV, Capo I del Testo Unico.

Le scadenze da tenere a mente

Su questo punto conviene essere precisi, perché le date in circolazione sono più d'una.

  • 24 maggio 2027 è il termine entro cui deve essere completato il corso di 16 ore da parte di chi era già datore di lavoro alla data di entrata in vigore dell'Accordo, cioè al 24 maggio 2025. Sono ventiquattro mesi, e al momento in cui scriviamo ne restano meno di dieci.
  • Chi assume la carica dopo il 24 maggio 2025 dispone di ventiquattro mesi decorrenti dalla nomina.
  • Il periodo transitorio di dodici mesi, durante il quale era ancora possibile avviare percorsi secondo i precedenti Accordi del 2011 e 2012, si è chiuso il 24 maggio 2026. Da quella data ogni corso deve rispettare integralmente i nuovi requisiti.

Il margine più ampio concesso al datore di lavoro rispetto alle altre figure ha avuto un effetto prevedibile: essendo la scadenza più lontana, è finita in fondo alla lista delle priorità. Con l'avvicinarsi del termine, però, la domanda di formazione si concentrerà negli ultimi mesi, con il rischio concreto di trovare calendari saturi proprio quando servirà chiudere la pratica.

Chi è esonerato

Non tutti i datori di lavoro devono partire da zero. Chi ha già seguito, in passato, un corso di formazione per dirigenti secondo il precedente Accordo Stato-Regioni del 2011 è esonerato dalla partecipazione al nuovo corso, come previsto dall'Allegato III dell'Accordo 2025.

L'esonero, però, non è automatico sulla carta: va documentato. Prima di darlo per acquisito conviene recuperare l'attestato, verificarne durata, contenuti e soggetto formatore, e far confermare l'equiparabilità dal proprio soggetto formatore. In sede di verifica ispettiva l'onere di dimostrare la formazione pregressa ricade sull'azienda.

Aggiornamento periodico

Una volta completato il corso base è previsto un aggiornamento ogni 5 anni, della durata minima di 6 ore. Se il datore di lavoro ha frequentato anche il Modulo Cantieri e ne permangono le condizioni operative, l'aggiornamento dovrà includere anche i contenuti relativi a quel modulo.

E se sono anche RSPP della mia azienda?

Il corso da 16 ore descritto in questo articolo è il percorso base, comune a tutti i datori di lavoro. Se invece il datore di lavoro intende svolgere direttamente anche il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-SPP), il corso base è propedeutico ma non sufficiente: va integrato con un modulo comune di 8 ore e, in base al settore ATECO di appartenenza, con i relativi moduli tecnici specialistici previsti per la formazione RSPP. È il caso più frequente nelle micro e piccole imprese, ed è il percorso su cui conviene ragionare per tempo, data la durata complessiva. Il percorso per Datore di Lavoro che ricopre il ruolo di RSPP è disponibile nel catalogo CORSIFORM.

E nelle istituzioni scolastiche?

Nella scuola la figura del datore di lavoro coincide con il Dirigente Scolastico, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.M. 292/1996: l'obbligo formativo, quindi, si applica anche a lui. Vale la pena ricordare che lo stesso Accordo attribuisce al datore di lavoro un'altra facoltà di grande rilievo pratico, quella di operare come soggetto formatore nei confronti del proprio personale: ne abbiamo scritto in questo approfondimento dedicato al Dirigente Scolastico soggetto formatore.

Cosa rischia chi non completa il corso

La violazione degli obblighi formativi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 è sanzionata dall'art. 55, comma 5, lettera c) con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro — importi già rivalutati del 15,9% per effetto del decreto ministeriale del 20 settembre 2023.

C'è però un aspetto che pesa più della sanzione in sé. A differenza della formazione dei lavoratori, qui non si tratta di un adempimento riferito a un dipendente, ma di un obbligo personale del vertice dell'azienda: proprio la figura che, in caso di infortunio, si trova a rispondere in prima persona. In sede penale la formazione del datore di lavoro è uno degli elementi che concorrono a definire il quadro della cosiddetta colpa organizzativa, e un vertice non formato è una circostanza che difficilmente passa inosservata al pubblico ministero.

Come organizzarsi senza sottrarre tempo all'attività

CORSIFORM eroga i corsi per Datore di Lavoro conformi al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, comprensivi del Modulo Cantieri per chi opera in edilizia, con modalità di erogazione flessibili pensate per chi ha poco tempo da dedicare alla formazione senza fermare l'attività aziendale. L'attestato è valido su tutto il territorio nazionale.

Se non sai da dove partire, il primo passo è una semplice ricognizione: verificare quale formazione hai già svolto, se rientri in un caso di esonero e quale percorso ti compete in base al ruolo che ricopri. Puoi vedere come funziona il servizio oppure consultare il catalogo completo dei corsi disponibili.

Verifica la tua posizione formativa e organizza il corso prima della scadenza: scrivi a info@corsiform.it oppure chiama lo 081 8682561.


Riferimenti normativi

  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR (G.U. n. 119 del 24 maggio 2025)
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 34, 37, 55 comma 5 lett. c) e 97 comma 3-ter
  • D.M. 20 settembre 2023 (rivalutazione delle ammende)
  • D.M. 21 giugno 1996, n. 292 (individuazione del datore di lavoro nelle istituzioni scolastiche)