Sicurezza sul lavoro a scuola: Guida CorsiForm per il Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico è, a tutti gli effetti di legge, il datore di lavoro dell’istituzione scolastica. Da questa qualifica discendono obblighi di valutazione dei rischi, nomina delle figure della sicurezza e formazione di tutto il personale, che l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha in parte ridefinito – introducendo, tra l’altro, un obbligo formativo diretto per lo stesso Dirigente.
Questa pagina raccoglie in un unico punto di riferimento gli obblighi normativi, le responsabilità del Dirigente Scolastico e i percorsi di formazione disponibili su CorsiForm per l’intero personale, insieme alle soluzioni pensate per le esigenze specifiche della scuola: tempi compatibili con l’anno scolastico, gestione dei supplenti e prove pratiche svolte direttamente in istituto.
Aggiornato all’Accordo Stato-Regioni 2025
Il periodo transitorio dell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) si è concluso il 24 maggio 2026: i percorsi formativi avviati da questa data devono rispettarne durate, contenuti e modalità di erogazione, in parte diversi rispetto al passato.
Il Dirigente Scolastico è datore di lavoro
La qualifica di datore di lavoro in capo al Dirigente Scolastico non è una convenzione, ma discende direttamente dalla legge. L’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 individua, per le pubbliche amministrazioni, il datore di lavoro nel dirigente al quale spettano i poteri di gestione e la responsabilità di spesa, in quanto preposto a un ufficio dotato di autonomia gestionale. Il Dirigente Scolastico — che dirige l’istituzione, la rappresenta legalmente, ne gestisce le risorse e ne organizza il servizio — rientra pienamente in questa definizione.
Da qui discendono tutti gli obblighi del Testo Unico sulla sicurezza, compresi quelli che la legge definisce indelegabili: nessun incarico interno, per quanto formalizzato, può spostarli su un’altra figura.
Gli obblighi di formazione dopo l’Accordo Stato-Regioni 2025
Il nuovo obbligo formativo del Dirigente: 16 ore
L’Accordo 2025 introduce un obbligo formativo diretto per tutti i datori di lavoro, e il Dirigente Scolastico vi rientra pienamente — anche quando, come avviene nella grande maggioranza dei casi, non svolga personalmente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. È una misura che colma una lacuna storica: finora la formazione era regolata per il datore di lavoro che fa anche da RSPP, non per chi si avvale di un RSPP esterno, situazione ordinaria nella scuola.
La formazione e l’informazione del personale (artt. 36 e 37)
A differenza della valutazione dei rischi e della nomina del RSPP, l’obbligo di garantire informazione, formazione e addestramento può essere delegato, alle condizioni previste dall’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008. La delega, però, non libera automaticamente il Dirigente da ogni responsabilità: chi delega deve comunque vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni trasferite. Un Dirigente che si limita ad assegnare al DSGA il compito di «seguire la formazione sicurezza», senza forma scritta, data certa, accettazione, autonomia di spesa e requisiti di professionalità, non ha effettuato una delega: ha semplicemente organizzato il lavoro interno, restando pienamente titolare dell’obbligo.
Il preposto: una figura da nominare per iscritto
La riforma del 2021 ha rafforzato in modo significativo il ruolo del preposto, che deve vigilare sul rispetto delle regole di sicurezza, intervenire in caso di comportamenti non corretti e, se necessario, interrompere l’attività e informarne i superiori. A questa responsabilità corrisponde l’obbligo, per il datore di lavoro, di individuare formalmente per iscritto i preposti incaricati della vigilanza. L’Accordo 2025 ne amplia la formazione e ne introduce l’aggiornamento biennale.
Anche i lavoratori hanno un dovere di partecipazione (art. 20)
Docenti e personale ATA sono tenuti a contribuire alla tutela della salute e sicurezza propria e altrui e a partecipare ai programmi di formazione organizzati dall’istituto: non è una scelta facoltativa, ma un dovere giuridico, la cui violazione è sanzionata dall’articolo 59 del D.Lgs. 81/2008.
Un’organizzazione che si ricostruisce ogni anno
A differenza di un’azienda con popolazione lavorativa stabile, ogni settembre la scuola cambia quote significative di personale, riassegna i plessi e ricompone le squadre di emergenza. Il sistema di prevenzione non si costruisce una volta per tutte: organigrammi, nomine, squadre antincendio e primo soccorso, individuazione dei preposti e stato della formazione vanno riverificati a ogni avvio di anno scolastico.
Le sanzioni
Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo è sanzionato dall’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 e, in caso di infortunio, incide sulla valutazione della responsabilità del datore di lavoro e dell’assetto organizzativo dell’Istituto. La mancata partecipazione dei lavoratori alla formazione organizzata è sanzionata dall’articolo 59.
Figure e obblighi formativi nella scuola
| Figura nella scuola | Percorso formativo | Aggiornamento | Note operative |
|---|---|---|---|
| Dirigente scolastico (datore di lavoro) | 16 ore | 6 ore / 5 anni | Obbligo introdotto dall’ASR 2025 anche senza compiti diretti di RSPP |
| DSGA e responsabili di plesso (preposti) | Lavoratore + 12 ore preposto | 6 ore / 2 anni | Individuazione formale scritta; e-learning escluso |
| Docenti e ATA (lavoratori) | 4 ore generale + specifica per rischio | 6 ore / 5 anni | Formazione specifica differenziata per gruppo omogeneo |
| Assistenti tecnici e docenti di laboratorio | Lavoratore + addestramento specifico | Secondo mansione | Addestramento da registrare; possibile ruolo di preposto |
| RSPP interno | Moduli A, B, C | Quinquennale | Nella prassi prevale l’incarico esterno |
| RLS | 32 ore | 4 o 8 ore / anno | Durata secondo dimensioni dell’unità produttiva (8h oltre 50 lavoratori, caso comune per le scuole) |
| Addetti antincendio | Livello 1, 2 o 3 (DM 02/09/2021) | Quinquennale | Di norma livello 2 per gli istituti scolastici, da verificare in base al DVR |
| Addetti primo soccorso | 12 o 16 ore (DM 388/2003) | Triennale, parte pratica | Di norma gruppo B, da verificare in base al DVR |
| Studenti equiparati | Generale + specifica secondo attività | Secondo percorso | Valutazione caso per caso in base all’attività svolta |
Cosa può e cosa non può fare
Le responsabilità del Dirigente Scolastico
Edifici e responsabilità: il confine dell’articolo 18, comma 3
Il Dirigente Scolastico è datore di lavoro ai fini della sicurezza, ma non dispone direttamente degli strumenti per intervenire sugli edifici: molte competenze restano in capo agli enti proprietari (Comuni per il primo ciclo, Province e Città metropolitane per il secondo ciclo, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23). L’articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, quando gli obblighi di intervento strutturale sono attribuiti per legge ad altro soggetto, il datore di lavoro è tenuto alla richiesta del loro adempimento, e tale richiesta lo assolve nei limiti dei poteri effettivamente esercitabili.
È una norma di equilibrio, non un salvacondotto. La giurisprudenza (tra le pronunce di riferimento, Cass. pen., sez. IV, n. 3335/2017) ha chiarito che la segnalazione all’ente proprietario non esaurisce gli obblighi del Dirigente: restano a suo carico le misure organizzative possibili. Un metodo operativo in quattro passaggi:
Questo metodo non elimina il rischio giuridico, ma lo colloca nel posto giusto: il Dirigente risponde di ciò che poteva fare, non di ciò che spettava ad altri.
Delega di funzioni e incarichi organizzativi: una distinzione da non confondere
Le condizioni per una delega di funzioni valida ai sensi dell’art. 16 sono precise: forma scritta con data certa, accettazione del delegato, requisiti di professionalità ed esperienza, poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa, pubblicità della delega. Nella scuola l’autonomia di spesa è il requisito più difficile da realizzare, perché la titolarità della gestione finanziaria resta in capo al Dirigente: nella grande maggioranza dei casi, ciò che viene chiamato «delega» è in realtà un incarico organizzativo, indispensabile per far funzionare la scuola, ma che non sposta la posizione di garanzia.
Che cosa dimostra — e cosa non dimostra — la documentazione
Un attestato dimostra che un corso si è svolto e che una verifica è stata superata, non che il contenuto fosse adeguato ai rischi di quella mansione. Un registro presenze dimostra che il lavoratore era in aula, non che abbia appreso. Un piano formativo dimostra che l’organizzazione ha programmato, non che abbia attuato. In caso di controllo o di infortunio, la documentazione ha valore probatorio solo se ricostruisce l’intero processo: rilevazione dei fabbisogni, programmazione, scelta dei formatori, verifica dell’apprendimento, verifica di efficacia, conservazione degli atti.
I corsi obbligatori per la scuola, con link diretti
Un percorso per ogni figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 nella scuola, con durate e modalità aggiornate all’Accordo Stato-Regioni 2025. Dove serve una valutazione personalizzata (organico, classe di rischio, sede) puoi richiedere direttamente il Piano Formativo del tuo Istituto.
Dirigente Scolastico (datore di lavoro)
- Formazione Datore di Lavoro — 16 ore, e-learning — aggiornamento 6 ore ogni 5 anni.
Formazione Datore di Lavoro – 16 ore →
Preposti (DSGA, responsabili di plesso, docenti con funzioni di coordinamento)
- Formazione Preposti (base) — 12 ore, videoconferenza (e-learning non ammesso).
- Aggiornamento Preposti — 6 ore, videoconferenza — ogni 2 anni.
Formazione Preposti – 12 ore →
Aggiornamento Preposti – 6 ore →
Docenti e personale ATA (lavoratori)
- Formazione generale — 4 ore, e-learning.
- Aggiornamento lavoratori — 6 ore, e-learning — ogni 5 anni.
- Formazione specifica per classe di rischio — durata secondo classificazione del DVR dell’Istituto (di norma rischio medio per la scuola).
Formazione generale – 4 ore →
Aggiornamento lavoratori – 6 ore →
Formazione completa, rischio medio – 12 ore →
RSPP / ASPP
- Modulo A — 28 ore, e-learning — credito permanente.
- Modulo B comune — 48 ore, videoconferenza.
RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Formazione RLS (base) — 32 ore, videoconferenza.
- Aggiornamento RLS — 8 ore annue, videoconferenza, per attività oltre 50 lavoratori — caso comune per gli istituti scolastici.
Formazione RLS – 32 ore →
Aggiornamento RLS oltre 50 lavoratori – 8 ore →
Addetti antincendio
- Livello 2 (ex rischio medio) — 8 ore, videoconferenza + prova pratica — aggiornamento 5 ore ogni 5 anni.
- Livello 3 — 16 ore, videoconferenza + prova pratica — per gli istituti con rischio incendio elevato.
Addetto antincendio livello 2 – 8 ore →
Aggiornamento livello 2 – 5 ore →
Addetto antincendio livello 3 – 16 ore →
Tutti i corsi antincendio →
Addetti primo soccorso
- Formazione base gruppo B — 12 ore complessive (8 teoria in videoconferenza + 4 pratica in sede), obbligatoriamente con docente medico ai sensi del D.M. 388/2003.
- Aggiornamento gruppo B — 4 ore, in presenza, con docente medico — ogni 3 anni.
Formazione primo soccorso gruppo B – 12 ore →
Aggiornamento primo soccorso gruppo B – 4 ore →
Studenti equiparati a lavoratori
Per gli studenti impegnati in laboratori, alternanza scuola-lavoro/PCTO o attività assimilabili, la formazione generale e specifica si valuta in base all’attività concreta svolta.
Le soluzioni CorsiForm per la scuola
Un canone unico, o la formazione last-minute del supplente
Sicurezza 360° Scuola: un canone unico per tutti gli obblighi formativi
Molti abbonamenti in circolazione erogano a distanza solo la parte teorica e lasciano scoperte le prove pratiche di antincendio e primo soccorso, oltre a figure cardine come gli ASPP. Sicurezza 360° Scuola nasce per superare questi limiti: un canone annuo copre tutti i percorsi obbligatori in e-learning e videoconferenza per l’intero personale dell’Istituto, senza limiti di numero, in tutte e tre le formule.
Le formule PLUS e PREMIUM aggiungono le esercitazioni pratiche presso l’Istituto — estintori, vasca di addestramento, manichini, DPI e materiali di consumo a carico di CorsiForm — e il primo soccorso è sempre affidato a personale medico, per la teoria e per la pratica, come richiesto dal D.M. 388/2003. Operazione non soggetta a IVA.
Sicurezza 360° Base
Operazione non soggetta a IVA
- Corsi a distanza per tutto il personale, senza limiti di partecipanti
- Preposti, RLS e datore di lavoro in aula virtuale
- Piano Formativo e scadenzario sempre aggiornato
- Formazione supplenti in 48 ore
Sicurezza 360° Plus
Operazione non soggetta a IVA
- Tutto quanto compreso nella formula Base
- Esercitazione pratica antincendio in sede
- Pratica di primo soccorso con medico, in sede
- Aggiornamenti periodici antincendio e primo soccorso
Soluzione consigliata
Sicurezza 360° Premium
Operazione non soggetta a IVA
- Tutto quanto compreso nella formula Plus
- Modulistica per le nomine e check-list adempimenti
- CorsiForm OnDemand incluso, senza limiti
CorsiForm OnDemand: il supplente in regola entro 48 ore
La formazione è un obbligo preliminare e inderogabile rispetto all’adibizione alla mansione: un attestato che arriva dopo l’ingresso in servizio non sana la posizione dell’Istituto. CorsiForm OnDemand è pensato proprio per l’urgenza tipica della scuola — la sostituzione last minute — e forma il lavoratore rilasciando l’attestato entro 48 ore dalla richiesta della segreteria.
Quale soluzione scegliere
- Sicurezza 360° Scuola copre l’intero anno scolastico e tutto il personale con un canone unico.
- CorsiForm OnDemand risponde all’urgenza del singolo supplente, anche fuori da un abbonamento attivo (incluso senza limiti nella formula Premium di Sicurezza 360°).
Approfondimenti dal blog
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Domande frequenti
Domande frequenti
Il Dirigente Scolastico deve seguire personalmente un corso di 16 ore anche se ha già nominato un RSPP esterno?
Sì. L’Accordo Stato-Regioni 2025 introduce l’obbligo formativo per tutti i datori di lavoro, e il Dirigente Scolastico vi rientra anche quando — come nella grande maggioranza dei casi — non svolge personalmente i compiti del servizio di prevenzione e protezione.
Segnalare un guasto strutturale all’ente proprietario esonera il Dirigente da responsabilità?
No. La richiesta di intervento assolve il Dirigente nei limiti dei poteri effettivamente esercitabili, ma restano a suo carico le misure organizzative possibili nell’attesa e, in caso di pericolo grave e immediato, la sospensione dell’uso dello spazio.
Assegnare al DSGA «la sicurezza» equivale a una delega di funzioni?
Non automaticamente. Una delega valida richiede forma scritta con data certa, accettazione, requisiti di professionalità, poteri di organizzazione e controllo, autonomia di spesa e pubblicità. In assenza di questi elementi si tratta di un incarico organizzativo, che non sposta la responsabilità dal Dirigente.
Un supplente può prendere servizio prima di aver completato la formazione?
No: la formazione è un obbligo preliminare rispetto all’adibizione alla mansione. Per questo CorsiForm OnDemand forma e attesta il supplente entro 48 ore dalla richiesta della segreteria.
Chi fa da preposto in una scuola con più plessi?
Va individuato formalmente e per iscritto — tipicamente il DSGA e i responsabili di plesso — perché dal 2021 il preposto non è più una figura desumibile dai fatti, ma una posizione da nominare esplicitamente.
Quali corsi vanno ripetuti ogni anno scolastico?
Le scadenze di aggiornamento seguono periodicità proprie (biennale per i preposti, triennale per il primo soccorso, quinquennale per lavoratori e dirigenti, annuale per l’RLS oltre 50 lavoratori). Ciò che va rivisto ogni settembre è l’organizzazione: nomine, squadre di emergenza e stato della formazione dell’intero personale, anche a fronte del turnover. Un Piano Formativo con scadenzario dinamico, come quello incluso in Sicurezza 360° Scuola, evita di doverlo ricostruire a mano ogni anno.
Il tuo Istituto è in regola per l’anno scolastico 2026/2027?
CorsiForm affianca decine di istituzioni scolastiche in tutta Italia, con una direzione tecnica che svolge stabilmente l’incarico di RSPP presso le scuole: conosciamo dall’interno l’organizzazione di un istituto, i tempi delle supplenze e le domande che pone un ispettore.