Un lucernaio, una porta lasciata aperta per il caldo, sette metri di caduta: cosa insegna la Cassazione al Dirigente Scolastico
Un lucernaio, una porta lasciata aperta per il caldo, sette metri di caduta: cosa insegna la Cassazione ai dirigenti scolastici
Il giorno degli orali di maturità, un ex studente torna a scuola per assistere all'esame di un compagno. Cammina in un corridoio del secondo piano, inciampa vicino a una porta-finestra lasciata aperta per fare arieggiare l'ambiente durante il caldo, e sfonda il cupolino in plexiglass di un lucernaio che si apriva su quel solaio. Precipita per oltre sette metri, riportando lesioni gravi e uno sfregio permanente al viso.
Non è un caso costruito a scopo didattico: è quanto accaduto realmente in un liceo classico, e la vicenda è arrivata fino alla Corte di Cassazione, Sezione IV penale, sentenza 12 settembre 2019, n. 37766, che ha confermato la condanna della dirigente scolastica e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'istituto. È una sentenza che, a distanza di anni, resta un punto di riferimento fondamentale per chi si occupa di sicurezza nelle scuole — e che vale la pena analizzare, perché tocca esattamente i punti in cui la gestione della sicurezza scolastica tende a essere più debole.
La responsabilità del dirigente scolastico come datore di lavoro
Il primo principio che la Cassazione ribadisce con chiarezza è che il dirigente scolastico riveste, ai fini della normativa antinfortunistica, una posizione di garanzia assimilabile a quella del datore di lavoro. Questo significa che l'obbligo di organizzare, vigilare e gestire l'ambiente scolastico in modo sicuro non riguarda solo il personale, ma si estende a tutti coloro che si trovano nell'edificio — compresi studenti e, come in questo caso, anche un ex studente in visita durante gli esami.
La difesa della dirigente aveva sostenuto che l'area del solaio-lucernaio non fosse un luogo "normalmente frequentato" e che quindi il rischio non fosse ragionevolmente prevedibile. La Cassazione ha respinto questa lettura: se un'area è concretamente accessibile da un corridoio interno, tramite una porta ordinaria, rientra a pieno titolo tra gli spazi che vanno valutati e gestiti — a prescindere dalla frequenza con cui viene effettivamente utilizzata.
Il vero nodo: un rischio assente dal DVR
Il cuore della decisione riguarda il Documento di Valutazione dei Rischi. Il rischio di caduta dall'alto legato al lucernaio non era stato specificamente individuato né valutato, e di conseguenza non erano state previste misure tecniche (griglie, parapetti, cupolini resistenti al calpestio) né organizzative (regole di accesso, gestione delle chiavi, procedure per l'aerazione dei locali). Per la Cassazione, l'assenza di questa valutazione trasforma l'infortunio in un esito prevedibile, non in un evento eccezionale — ed è proprio questa prevedibilità a fondare la responsabilità penale per lesioni colpose.
Un dettaglio che rende la sentenza particolarmente istruttiva: l'apertura della porta-finestra da parte della collaboratrice scolastica, per fare arieggiare il corridoio nella giornata calda, era stata definita dalla difesa un comportamento "abnorme", tale da interrompere il nesso causale tra le omissioni della dirigenza e l'evento. La Cassazione ha respinto anche questo argomento: aprire una finestra per arieggiare un ambiente è un gesto del tutto ordinario e prevedibile nella gestione quotidiana di una scuola. Proprio perché prevedibile, avrebbe dovuto essere previsto e regolamentato a monte — non lasciato alla discrezione del singolo dipendente.
La proprietà dell'edificio non esonera dagli obblighi di segnalazione
Un punto che riguarda da vicino moltissimi istituti italiani: la scuola raramente è proprietaria del proprio edificio (di norma lo sono Comune o Provincia), ma questo non esonera il dirigente scolastico dai propri obblighi. La Cassazione ha chiarito che, pur non potendo materialmente intervenire sulla struttura, il dirigente ha comunque il dovere di segnalare formalmente il rischio all'ente proprietario, sollecitare gli interventi necessari e, nel frattempo, adottare misure provvisorie di interdizione delle aree pericolose. Nel caso specifico, alcune segnalazioni erano state effettivamente inviate all'ente territoriale, ma non contenevano alcun riferimento specifico al pericolo del lucernaio: una segnalazione generica, quindi, non è stata considerata sufficiente a esonerare da responsabilità.
Cosa portarsi a casa da questa sentenza
Al di là del caso specifico, la sentenza offre indicazioni operative che qualunque istituto scolastico dovrebbe verificare concretamente:
- Censire lucernai, terrazze, lastrici solari e altre strutture accessibili anche se non abitualmente utilizzate, e includerle esplicitamente nel DVR.
- Prevedere misure tecniche adeguate (protezioni, griglie, parapetti) oltre a quelle organizzative (regole di accesso, gestione delle chiavi, procedure di aerazione).
- Documentare per iscritto ogni segnalazione all'ente proprietario, specificando in modo puntuale il rischio riscontrato — una segnalazione generica non basta a tutelare il dirigente.
- Formare e informare il personale scolastico sui rischi strutturali specifici dell'edificio, affinché comportamenti abituali (come aprire una finestra) non si trasformino in situazioni di pericolo per studenti e terzi.
Una valutazione dei rischi solida nasce da una formazione solida
Casi come questo mostrano quanto sia determinante la preparazione delle figure chiave della prevenzione scolastica — dirigente e RSPP in primis — nel saper individuare rischi "ambientali" spesso sottovalutati, non solo quelli legati alle attività didattiche. CORSIFORM eroga corsi di formazione conformi al D.Lgs. 81/2008 per tutte le figure della sicurezza scolastica, inclusi i percorsi RSPP e datore di lavoro, oltre al servizio CorsiForm OnDemand per le esigenze urgenti di personale supplente e neoassunto.
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