Formazione sicurezza nelle scuole: perché il Dirigente Scolastico “soggetto formatore” è la scelta più solida e a prova di ispezione
Formazione sicurezza nelle scuole: perché il Dirigente Scolastico «soggetto formatore» è la scelta più solida e a prova di ispezione
Come formare docenti e personale ATA in piena conformità al nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, senza convenzioni e senza zone grigie.
Il quadro normativo di riferimento
Con l’Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025), attuativo dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, è stato riscritto l’intero impianto della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il nuovo Accordo accorpa e sostituisce i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016, definendo con maggiore rigore chi può erogare formazione, con quali requisiti e con quali responsabilità.
Proprio su questo punto — l’individuazione dei soggetti formatori abilitati — si gioca la tenuta ispettiva di qualsiasi corso. Un attestato rilasciato da un soggetto non legittimato è, di fatto, un attestato nullo, con le conseguenze sanzionatorie che ne derivano per il datore di lavoro in caso di verifica da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) o degli organi di vigilanza delle ASL.
Il datore di lavoro come soggetto formatore: cosa prevede l’Accordo
Il nuovo Accordo conferma e disciplina in modo esplicito una facoltà di grande rilievo pratico: il datore di lavoro può assumere direttamente il ruolo di soggetto formatore nei confronti dei propri dipendenti.
Si tratta di una previsione specifica, che consente al datore di lavoro di organizzare ed erogare direttamente:
- la formazione dei lavoratori (generale e specifica);
- la formazione dei preposti;
- la formazione dei dirigenti.
Il presupposto — ed è il cuore della sua solidità — è che questa formazione sia rivolta esclusivamente al proprio personale. Il datore di lavoro-soggetto formatore non necessita di accreditamento regionale, non deve appartenere a un organismo paritetico, non deve stipulare convenzioni con enti terzi e non deve dimostrare alcun requisito di «diretta emanazione»: la sua legittimazione a formare i propri dipendenti discende direttamente dall’Accordo Stato-Regioni.
L’applicazione all’istituzione scolastica
Nella scuola, la figura del datore di lavoro coincide con il Dirigente Scolastico, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.M. 292/1996. Ne consegue, in modo lineare, che:
il Dirigente Scolastico può erogare direttamente, come soggetto formatore, la formazione sulla sicurezza destinata al proprio personale docente e ATA, nei limiti dei corsi per lavoratori, preposti e dirigenti.
Questo modello presenta vantaggi decisivi in ottica ispettiva:
- Legittimazione diretta e non contestabile. La titolarità del ruolo formativo nasce dalla legge, non da un accordo negoziale con soggetti esterni. Viene così meno l’intera categoria di contestazioni legate alla verifica del requisito di diretta emanazione dei soggetti convenzionati, oggi al centro dei rilievi ispettivi.
- Nessuna dipendenza da accreditamenti o convenzioni. Non essendo richiesto l’accreditamento regionale per formare i propri dipendenti, il modello è immune dalle criticità che affliggono i percorsi basati su convenzioni con enti, associazioni od organismi paritetici.
- Catena documentale semplice e verificabile. Il soggetto formatore, il committente e il datore di lavoro coincidono in un’unica figura istituzionale, con una tracciabilità documentale immediata.
Le responsabilità che l’Accordo pone in capo al Dirigente Scolastico
Assumere il ruolo di soggetto formatore comporta obblighi precisi, che il nuovo Accordo definisce puntualmente. Il Dirigente Scolastico dovrà in particolare:
- redigere il progetto formativo per ciascun corso erogato, documento che l’Accordo pone al centro dell’intervento formativo;
- garantire il rispetto dei contenuti e delle durate minime previsti dall’Accordo per ciascuna figura;
- avvalersi di docenti-formatori qualificati secondo i criteri di qualificazione del formatore previsti dalla normativa;
- rilasciare direttamente gli attestati al termine del percorso;
- assicurare la valutazione dell’apprendimento e la rilevazione del gradimento, oggi obbligatoria;
- qualora si utilizzi una piattaforma di videoconferenza o e-learning, verificare che essa possieda tutti i requisiti tecnici previsti dall’Accordo (tracciabilità, riconoscimento del partecipante, requisiti della videoconferenza sincrona).
È su questo terreno che l’affiancamento di un consulente tecnico qualificato diventa il fattore che trasforma una facoltà di legge in un percorso realmente a prova di ispezione.
I limiti da conoscere: dove la deroga non arriva
Per correttezza — e per evitare l’errore più frequente e più pericoloso in sede di verifica — è essenziale chiarire il perimetro di questa facoltà. Il Dirigente Scolastico-soggetto formatore può erogare direttamente solo la formazione:
- rivolta al proprio personale (docenti e ATA), non a soggetti terzi né agli studenti;
- limitata alle figure di lavoratore, preposto e dirigente.
Restano fuori da questo modello, e vanno gestiti con i rispettivi requisiti e soggetti abilitati, i percorsi per figure e ambiti particolari, tra cui la formazione di RSPP/ASPP, RLS, addetti antincendio (secondo il D.M. 02/09/2021), addetti al primo soccorso (D.M. 388/2003), nonché la formazione erogata a soggetti diversi dai propri dipendenti. Presentare il modello del datore di lavoro-soggetto formatore come soluzione universale per «tutta» la formazione scolastica sarebbe non solo scorretto, ma facilmente contestabile in ispezione.
Il ruolo di CORSIFORM a fianco del Dirigente Scolastico
CORSIFORM affianca il Dirigente Scolastico nell’esercizio corretto e documentato di questa facoltà, mettendo a disposizione:
- la progettazione dei percorsi formativi conformi all’ASR 2025;
- docenti-formatori qualificati secondo i criteri normativi;
- la modulistica completa (progetti formativi, registri, test di verifica dell’apprendimento, attestati, informative);
- il supporto per la verifica di conformità della piattaforma utilizzata per la formazione in videoconferenza;
- la consulenza RSPP per l’inquadramento complessivo degli obblighi dell’istituzione scolastica.
In questo modo il Dirigente Scolastico mantiene la titolarità del ruolo di soggetto formatore — la scelta più solida che l’ordinamento gli mette a disposizione — e CORSIFORM garantisce che ogni corso sia erogato e documentato in modo ineccepibile.
Per una valutazione della soluzione più adatta alla tua istituzione scolastica, contatta CORSIFORM.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 37)
- Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 (G.U. n. 119 del 24 maggio 2025)
- D.M. 21 giugno 1996, n. 292
- D.M. 2 settembre 2021 (formazione antincendio)
- D.M. 15 luglio 2003, n. 388 (primo soccorso)
Come Dirigente Scolastico, trovo questo articolo estremamente utile per orientarmi nel nuovo quadro normativo sulla formazione sicurezza. La possibilità di agire come soggetto formatore rappresenta una soluzione che semplifica notevolmente la gestione degli adempimenti, riducendo la dipendenza da enti esterni e le relative incertezze documentali.
L’elenco puntuale dei requisiti e delle responsabilità che il Dirigente deve assumersi è un valido promemoria per evitare omissioni. In particolare, la necessità di redigere il progetto formativo per ogni corso e garantire la tracciabilità delle attività svolte sono aspetti che richiedono un’attenzione specifica.
L’affiancamento di CORSIFORM appare una soluzione concreta per affrontare questo compito con la necessaria competenza tecnica, senza rinunciare alla titolarità del ruolo formativo. Un contributo che consiglio ai colleghi.